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Nell’anno appena trascorso si è celebrato in Turchia, a Istanbul (rectius a Silivri, cittadina distante un centinaio di km dalla stessa Istanbul, sede di un carcere di massima sicurezza tra i più grandi d’Europa e già teatro di violazioni dei diritti delle persone ivi detenute) un processo nei confronti del Presidente e di tutti i componenti del Consiglio della Bar Association della città (corrispondente al nostro Consiglio dell’Ordine degli avvocati).
I fatti oggetto di questo processo sono parsi, sin dall’inizio, il tentativo di colpire la categoria forense quale istituzione, con lo scopo di delegittimare la professione legale, la sua autonomia e la sua indipendenza. Non più, quindi, come avvenuto in passato in Turchia, un’accusa, rivolta ad avvocati, connessa al mandato difensivo per l’attività svolta in favore dei propri assistiti, soggetti per lo più accusati di reati gravi commessi contro lo Stato, ma un passaggio ulteriore, volto, in ultima istanza, a minare la categoria forense degli avvocati, il diritto di difesa in quanto tale e l’organismo che di tale diritto è la massima espressione in quanto organismo rappresentativo.
I fatti fondanti l’accusa. Il 19 dicembre del 2024 due giornalisti turchi di origine curda rimanevano uccisi, in territorio siriano, mentre stavano rientrando in Turchia, a seguito di un attacco condotto con droni turchi. Ne seguivano comunicati di protesta da parte di diverse organizzazioni della società civile turca e una manifestazione a Istanbul nel corso della quale venivano arrestati anche quattro avvocati. Il 21 dicembre, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Istanbul, con un comunicato, analogo ad uno emesso dall’Ordine dei giornalisti, chiedeva l’avvio di una indagine indipendente («inchiesta seria ed indipendente») per accertare circostanze e responsabilità della morte dei due giornalisti. La nota, prudente ed equilibrata, lungi dall’essere propaganda politica, costituiva l’espressione della libera manifestazione del pensiero proveniente da un organo istituzionale, attento alla salvaguardia dei diritti delle persone.
La reazione immediata è stata quella del Procuratore generale di Istanbul che promuoveva, a ciò espressamente autorizzato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 5, della legge turca sull’avvocatura, un procedimento civile, per il preteso «superamento degli obblighi istituzionali», contro l’intero Consiglio forense, volto ad ottenere la destituzione del Presidente, Avv. Prof. Ibrahim Özden Kaboglu, noto costituzionalista turco e dei componenti del Consiglio, eletti alla carica nell’ottobre del 2024. Occorre precisare che Presidente e Consiglieri appartengono all’opposizione dell’attuale governo e per questa ragione sono stati eletti nel più grande Consiglio degli avvocati esistente che raccoglie oltre 150.000 iscritti, in una città governata sempre da partiti contrari al governo di Erdogan.
Contestualmente si avviava un procedimento penale nei confronti degli stessi avvocati, con l’accusa di propaganda a favore di organizzazioni terroristiche e di diffusione di notizie false, atte a destabilizzare la popolazione, sul presupposto che i due giornalisti uccisi appartenessero ad una organizzazione terroristica. Questo si verificava nonostante il comunicato si limitasse ad auspicare «un’inchiesta seria ed indipendente» e nonostante le Autorità indaganti non facessero alcun riferimento ad atti di indagine fondanti l’accusa. Tali atti, infatti, sono rimasti sempre segreti anche nel corso della celebrazione del processo penale.
La strumentalità politica di questi procedimenti, sia quello civile che quello penale, appariva ancor più evidente quando, nel gennaio del 2025, veniva arrestato l’avv. Firat Epozdemir, uno dei consiglieri dell’Ordine, imputato nel processo penale unitamente a tutti i suoi colleghi. L’arresto avveniva in occasione del suo rientro da un impegno professionale fuori dalla Turchia, per fatti risalenti al 2015 relativi a sue attività difensive. Non sembrava, quindi, dettato da particolari esigenze cautelari.
La situazione di attacco agli avvocati ed alla loro funzione principale, quella di essere garanti dei diritti in generale e del diritto di difesa in particolare, è apparsa, da subito, evidente. Tale situazione imponeva agli avvocati incriminati di attivare non solo i propri difensori nel maggior numero possibile per sostenere le proprie ragioni, ma anche di porre in essere un meccanismo di “vigilanza” esterno che potesse fare da cassa di risonanza della celebrazione dei processi non solo verso l’opinione pubblica turca, ma anche verso l’opinione pubblica internazionale. Così il Presidente Kaboglu e i suoi colleghi del Consiglio dell’ordine, attraverso una fitta rete di relazioni internazionali con colleghi stranieri, già intessute in passato, per altri procedimenti celebrati nei confronti sempre di avvocati, riuscivano a coinvolgere diversi organismi istituzionali ed associazioni di avvocati europei che hanno assistito con continuità alle udienze.
Grazie, quindi, a questa sollecitazione dei componenti del Consiglio dell’ordine di Istanbul ed al suo Presidente, persona di altissimo prestigio anche all’estero, alle relazioni internazionali precedentemente instaurate, soprattutto a seguito del golpe del luglio 2016 nel quale furono arrestati centinaia di giornalisti e avvocati, è stato possibile costituire una nutrita delegazione di osservatori internazionali – provenienti da Francia, Italia, Olanda, Belgio, Germania, Grecia, Norvegia e Svizzera – rappresentativa di pressoché tutti gli Ordini Forensi, di organizzazioni europee (es. CCBE) ed associazioni impegnate nella tutela dei diritti umani, che hanno assistito a tutte le udienze. L’Osservatorio avvocati minacciati dell’Unione camere penali italiane, ha partecipato, con suoi componenti, alle udienze sia del processo civile per la destituzione dei consiglieri dell’Ordine di Istanbul che del processo penale.
La prima e unica udienza del processo civile si è svolta il 21.03.2025 a Istanbul. Nell’occasione il Tribunale pronunciava sentenza, fortunatamente non esecutiva, con la quale dichiarava lo scioglimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati della città proprio in ragione di quel comunicato diffuso a dicembre 2024. Venivano, quindi, ignorate le deduzioni delle difese, volte a sostenere che il comunicato, prudente ed equilibrato, fosse espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero. La decisione, pronunciata nel marzo 2025, era apparsa come una precisa scelta politica volta a colpire strumentalmente la categoria forense nella sua istituzione più impegnata. A nulla erano valse le dichiarazioni del Presidente dell’ordine, avv. Prof. Kaboglu e la presenza degli osservatori internazionali.
Naturalmente la sentenza non era di buon auspicio per l’esito del processo penale le cui udienze erano state calendarizzate a fine marzo 2025, a settembre (8/9 settembre) e dal 5 al 9 gennaio 2026. Inoltre, circostanza di estrema importanza, le udienze del processo penale, contrariamente a quella del processo civile, si sarebbero tenute a Silivri, in un’aula bunker all’interno di un carcere di massima sicurezza, distante un centinaio di chilometri da Istanbul che, invece, avrebbe dovuto essere luogo naturale di celebrazione del processo.
La decisione di trasferire le udienze in tale sede giudiziaria era stata giustificata, ai sensi dell’articolo 19 comma 3 del codice di procedura penale turco («Il Tribunale può decidere di tenere l’udienza altrove all’interno dei confini provinciali per motivi di fatto o di sicurezza»), che consente lo spostamento del processo in altre sedi sulla base dell’esistenza di ragioni di fatto e di sicurezza non meglio specificate nell’articolo e peraltro neppure indicate nel provvedimento di trasferimento del processo contro gli avvocati di Istanbul. Evidente, quindi, la pretestuosità di tale trasferimento in una sede lontana dalla città, difficile da raggiungere, all’interno di una struttura carceraria di massima sicurezza, facilmente controllabile con forze militari, ove era logisticamente difficile la comunicazione tra imputati e difesa proprio per la presenza costante di militari, addetti al controllo di tutte le persone presenti ivi compresa la delegazione degli osservatori internazionali.
La decisione del trasferimento del processo, lontano dalla sede naturale, è stata oggetto di dura critica da parte degli imputati e dei loro difensori ed ha visto anche la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 comma 3 c.p.p. turco, mirabilmente illustrata in udienza dal Prof. Avv. Kaboglu, Presidente del Consiglio dell’ordine di Istanbul e professore di diritto costituzionale. La critica costituzionale mossa è consistita nella denuncia della disposizione citata, formulata in modo vago, che minava molteplici principi fondamentali del sistema giuridico turco.
Egli ha sostenuto come il trasferimento del processo in quella sede, avvenuto senza alcuna motivazione esplicita, limitasse il diritto di difesa e compromettesse il principio di pubblicità delle udienze, in quanto impediva di fatto l’accesso al processo dell’opinione pubblica. Inoltre, il Professor Kaboglu sottolineava come tale decisione fosse posta in violazione degli articoli 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della Costituzione, affermando con determinazione che il diritto violato è in ultima analisi il diritto ad un giusto processo con i suoi cardini fondamentali: il principio di uguaglianza dei mezzi legali; il diritto a un tribunale indipendente e imparziale; il principio della pubblicità delle udienze; la presunzione di innocenza.
Con il suo intervento il Professor Kaboğlu denunciava, alla presenza di un Tribunale composto da tre giovani Giudici, immobili e imperturbabili, anche la pressione creata dalle pesanti misure di sicurezza dell’aula, affermando: «Siamo giudicati all’ombra delle armi. Questo clima non è favorevole all’esercizio della giustizia».
Il momento culminante del suo lungo intervento è stato, infine, quando ha sottolineato il ruolo costituzionale degli ordini forensi nella difesa dello stato di diritto e dei diritti umani che non poteva, e non doveva, essere criminalizzato come, invece, stava avvenendo in quel processo.
La questione è stata rigettata dal Tribunale e il processo è proseguito a Silivri sino al suo epilogo. Non si è, comunque, trattato di un processo complesso perché non si è passati ad un vaglio probatorio, vista anche la fumosità delle imputazioni. Nelle udienze di inizio gennaio 2026 le parti hanno esposto le loro conclusioni. L’accusa ha richiesto la condanna per tutti gli avvocati – pene da sette anni e mezzo per il Presidente Kaboglu e a scalare sino a un anno e mezzo per i consiglieri -.
Vi erano, quindi, tutti i presupposti per una sentenza di condanna, come, purtroppo, se ne sono viste molte altre in Turchia, volta unicamente ad ottenere la destabilizzazione e l’intimidazione degli avvocati, rei di essere i difensori dello stato di diritto ed in ultima analisi della democrazia. Le speranze di un esito favorevole del processo per gli imputati sembravano destituite di fondamento, nonostante il clamore suscitato nell’opinione pubblica. Infatti, ogni udienza si era conclusa con una conferenza stampa del Presidente e dei consiglieri dell’Ordine di Istanbul alla presenza di numerosissimi osservatori internazionali che in alcuni giorni ha raggiunto il numero di 300 avvocati.
Sorprendentemente, invece, il 9 gennaio, il Tribunale ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato e analogamente è avvenuto, alcune settimane dopo, per il processo celebrato in parallelo nei confronti del Consigliere dell’ordine di Istanbul, avv. Firat Epozdemir, incarcerato preventivamente ed ingiustamente per cinque mesi.
Le motivazioni delle sentenze non sono ancora note e naturalmente esiste la possibilità di proporre appello da parte dell’accusa. In ogni caso, dopo anni di oppressione, costata anche la vita di alcuni avvocati, primi fra tutti Ebru Timtik e Tahir Elci, Presidente dell’Ordine di Diyarbakir, di violazioni dei diritti, di arresti illegali per semplice appartenenza all’opposizione politica del governo o per aver assunto la difesa di oppositori politici di Erdogan, si può intravedere uno spiraglio di luce.
Ancora non sappiamo il significato di queste assoluzioni. Se indichino un cambio di passo in Turchia verso uno Stato effettivamente democratico o se siano l’effetto di trattative intercorse tra il governo turco e il P.K.K. di Ocalan, di cui si è avuta notizia nel corso della celebrazione di questi processi nel 2025 o se siano l’effetto del clamore suscitato dal processo nei confronti dei componenti del Consiglio dell’ordine di Istambul, soprattutto a livello internazionale, grazie anche alla presenza di una nutrita delegazione di osservatori.
Il futuro ci dirà quale sarà di queste ipotesi la più fondata.
Quello che rimarrà sempre è il coraggio dimostrato dalle avvocate e dagli avvocati turchi, determinati nel far valere i loro diritti, le loro prerogative, a vedere riconosciuta la pretestuosità delle accuse rivolte loro. Questo coraggio ha ricordato a tutti gli osservatori internazionali presenti il senso dell’agire come avvocati e della solidarietà di una comunità professionale. Non può non essere ricordato quanto mirabilmente sostenuto a conclusione all’udienza del 10 settembre dall’avv. Turgut Kazan, già presidente dell’Ordine forense di Istanbul: «gli avvocati turchi si battono per i diritti umani che non sono i diritti di alcuni ma appartengono a ogni essere umano, senza eccezioni».






