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Nei tempi dell’inasprimento delle espulsioni e dei respingimenti alle frontiere, nell’epoca della detenzione, anche extraterritoriale, nei centri di permanenza per i rimpatri, negli angusti spazi di legislazioni sempre più repressive che alimentano l’irregolarità, al tempo della decretazione d’urgenza e del parossistico susseguirsi di “decreti sicurezza”, ecco di questi tempi i diritti dei migranti sono il banco di prova della tenuta dello stato di diritto.
In questa terza decade del terzo millennio i migranti sono aggrediti, cacciati, incarcerati, discriminati.
Negli Stati Uniti e nella vecchia Europa. Nelle autocrazie, i migranti, ma anche i loro avvocati, sono bersagliati.
I difensori hanno un compito immane anche nelle democrazie, dove non rischiano la vita ma sono sempre più scomodi ed osteggiati.
In questa terza decade degli anni Duemila il migrante è nell’occhio del ciclone, il migrante è il nemico dichiarato. Per le strade delle città americane gli agenti dell’ICE, con il volto travisato, vanno a caccia di migranti asseritamente irregolari e aggrediscono anche i solidali[1]. Qualcuno, nelle strade di Minneapolis, nel gennaio 2026, è stato ucciso per difendere i migranti che fanno parte della propria comunità[2]. In Italia è stato introdotto uno scudo penale per le forze dell’ordine[3].
C’è un urgente bisogno di testimoniare in questo passaggio stretto della Storia e sia i migranti che i loro difensori sono dei testimoni privilegiati.
Se nella società contemporanea tutto va velocissimo – dati, comunicazioni, internet, immagini, notizie, merci – per le persone migranti gli spostamenti sono resi molto difficili e spesso risultano quasi impossibili per i più.
Non esiste una “migrazione circolare”[4] per la maggior parte dei migranti dei “tanti sud del mondo”, del sud globale come si dice spesso. Ogni viaggio è decisivo, a volte definitivo, o di qua o di là dal confine. Si parte con la consapevolezza che non si sa quando si tornerà, ma anche se si arriverà. Si può essere respinti alle frontiere o espulsi dopo anni di soggiorno nelle terre agognate, dove si spera in un futuro migliore.
C’è un moltiplicarsi di confini, di frontiere fisiche e immateriali.
Nella vecchia Europa, l’Unione è pronta con il suo “Patto sulla migrazione e l’asilo”[5], che dal 12 giugno 2026 alzerà ancora di più i muri della fortezza, puntando a un sistema di procedure accelerate di frontiera e di esternalizzazione dei controlli dei migranti che produrranno ulteriori ingiustizie e sofferenze per una parte dell’umanità.
In questo scenario il diritto di difesa, nel senso dell’effettività di potere ricorrere davanti a un Giudice avverso decisioni statali ingiuste, appare sempre più compresso e, forse, compromesso.
La legislazione italiana sull’immigrazione degli ultimi anni è in linea con le tendenze globali del sovranismo al potere.
Una sovrapproduzione normativa che affastella modifiche su modifiche nell’illusione di contrastare le migrazioni.
Dall’autunno del 2022 non si contano gli interventi che hanno per oggetto i migranti.
Simbolico il 10 marzo 2023, data in cui il governo vara un decreto[6] dopo la strage in mare di migranti nelle vicinanze della località calabrese di Cutro, sulla costa ionica. L’atto governativo è naturalmente di segno repressivo e, come prima cosa, cancella la protezione speciale introdotta dal decreto Lamorgese nel 2020 dopo l’abrogazione della protezione umanitaria ad opera dei decreti Salvini.
Difendendoli per mestiere imparo molto dalle loro storie.
Attraverso le storie che seguono, le storie di alcune delle persone che difendo, vorrei dare conto delle aporie del diritto dell’immigrazione oggi.
Anche se gli strumenti a disposizione dei difensori sono sempre più spuntati e le battaglie legali sempre più dure, gli spazi per agire a tutela dei diritti fondamentali ci sono ancora.
Il ruolo di avvocati e di giudici è e sarà ancora decisivo, se la giurisdizione manterrà la sua autonomia e indipendenza.
I nomi sono di fantasia ma le storie tutte vere.
Mayla e Grace sono due cittadine filippine che hanno una relazione da dieci anni.
Mayla è madre di Kristine, una preadolescente che considera Grace la sua altra mamma. Nell’estate del 2024 devono lasciare le Filippine perché per loro la situazione si è fatta difficile; manca il lavoro e le famiglie omogenitoriali non sono poi così ben viste in un Paese dalla forte tradizione cattolica. L’Italia è il loro naturale approdo perché qui vive la madre di Mayla, che nel frattempo si è naturalizzata italiana e può ospitarle.
Si ricongiungono a Milano, la coppia e la minore entrano con un visto turistico per visita alla parente italiana. Grace, invece, si rivolge a un Caf che molto inopportunamente le consiglia di andare in questura per chiedere un permesso di soggiorno per lavoro.
Chiaramente ciò non è possibile a legislazione vigente e a Grace la questura notifica un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, come conseguenza dell’irricevibilità della sua domanda. Le viene trattenuto il passaporto e ordinato di recarsi presso l’ufficio immigrazione a firmare sino a quando verrà rimpatriata.
Viene da me per impugnare l’espulsione e con il ricorso chiedo che venga sospeso il suo allontanamento e restituito il passaporto, come prevede una norma europea mai attuata dall’Italia ma ritenuta direttamente applicabile dalla giurisprudenza[7].
Nel frattempo, Mayla aveva ottenuto il permesso di soggiorno come convivente della madre italiana e così anche la figlia Kristine si è regolarizzata.
La giudice di pace accoglie la sospensiva riconoscendo che l’espulsione di Grace può mettere a repentaglio l’unità familiare della coppia di fatto e ledere il migliore interesse della minore. In corso di causa consiglio a Mayla e a Grace di unirsi civilmente in Italia, cosa possibile dopo che la Corte Costituzionale nel 2011 ha abrogato le modifiche che uno dei tanti pacchetti sicurezza aveva introdotto nel codice civile, impedendo di coniugarsi alle persone irregolari sul territorio[8]. Ci vuole circa un anno per ricevere dalle Filippine i certificati attestanti lo stato libero delle due che, finalmente, si uniscono nell’ottobre 2025.
La cerimonia a Palazzo Reale è sobria ma intensa, colgo la loro gioia dalle foto che mi inviano su WhatsApp.
A dicembre la Giudice accoglie il ricorso riconoscendo il diritto al rispetto alla vita familiare della coppia, come garantito dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e da una consolidata giurisprudenza che impone in questi casi puntuali giudizi di bilanciamento a fronte dell’esistenza di un diritto umano ed in assenza di gravi ragioni di ordine pubblico tali da renderlo recessivo.
Così Grace è “inespellibile” ma la strada per ottenere un permesso di soggiorno si è fatta molto complicata dopo l’abrogazione da parte del decreto Cutro dei riferimenti espressi al diritto alla vita privata e familiare e della possibilità di rivolgersi alle questure per chiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Un’altra recente modifica alla legislazione sull’immigrazione impone che il ricongiungimento familiare possa essere chiesto dal cittadino straniero residente in Italia da almeno due anni[9]. Mayla ha un permesso di soggiorno ma è residente da meno di due anni e anche se lavora ed è in possesso di un alloggio adeguato non può ancora chiedere il ricongiungimento di Grace che, in questo caso, dovrebbe comunque rientrare nelle Filippine e attendere l’esito della procedura che oggi, tra il nulla osta al ricongiungimento e il rilascio del visto per motivi familiari a Manila, può durare anche più di due anni.
Bisognerà che Grace chieda protezione internazionale per accedere a un permesso provvisorio e poi, al maturare del requisito dei due anni in capo alla sua partner, rinunci alla domanda e chieda la coesione familiare. Quest’ultima strada è ancora possibile e consente al coniuge di chiedere un permesso di soggiorno per famiglia entro un anno dalla perdita del permesso di soggiorno di cui era titolare senza dovere tornare nel paese di origine.
Elias è un cittadino libanese che aveva vissuto in Italia per alcuni anni tra il 1970 e il 1980. Dopo un lungo periodo all’estero è tornato a lavorare a Milano e dopo dieci anni di residenza in Italia ha fatto domanda di cittadinanza per naturalizzazione.
Il decreto di concessione della cittadinanza gli è stato comunicato in tempi piuttosto rapidi – l’amministrazione ha tempo fino a tre anni per la conclusione del procedimento –, ma tra la notifica del decreto ed il giuramento è intervenuta la riforma della normativa sulla cittadinanza, il decreto legge 36 del 2025, che con l’obiettivo di limitare la trasmissione della cittadinanza ai discendenti dei cittadini italiani dà irrazionalmente una sforbiciata anche al diritto dei figli minori dei naturalizzati italiani, se nati all’estero, di diventare cittadini italiani insieme ai loro genitori[10]. Così Elias è molto preoccupato di non potere trasmettere la cittadinanza a suo figlio Abdel, quindicenne, nato a Beirut ma residente con lui a Milano da diversi anni, poiché per lavoro deve recarsi negli Stati Uniti dove per suo figlio sarebbe difficile andarlo a trovare con il passaporto libanese.
La riforma della cittadinanza, entrata in vigore il 23 maggio 2025, prevede tre requisiti per potere trasmettere la cittadinanza italiana ad un figlio minore nato all’estero: il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del figlio; alla data di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore il figlio deve risultare residente e convivente con il genitore da almeno due anni; successivamente al giuramento il genitore deve risiedere in Italia per almeno due anni continuativi con il proprio figlio. In questo complicato puzzle una tessera del mosaico manca ad Elias. Sebbene egli sia in possesso dei primi due requisiti, padre e figlio non hanno ancora maturato i due anni di residenza affinché Abdel possa diventare italiano.
Così nel giro di vite delle riforme di questi anni, anche Elias e Abdel dovranno ancora aspettare per avere in comune la cittadinanza italiana e potere così viaggiare insieme più facilmente.
Il padre libanese-italiano ed il figlio solo libanese, per ora. La doppia cittadinanza per il minore può attendere.
Jorge è un cittadino peruviano arrivato in Italia con il ricongiungimento familiare all’età di diciotto anni.
Oggi ne ha cinquantaquattro e per un lungo periodo è stato detenuto. Prima di essere arrestato, Jorge ha avuto una figlia, che oggi ha diciotto anni, da una compagna rumena e successivamente si è sposato con una donna italiana, dalla quale è separato di fatto.
Nel 2023 ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza l’affidamento in prova ai servizi sociali grazie a un datore di lavoro che lo ha preso alle sue dipendenze come operaio. Durante l’esecuzione della pena e prima che si separasse, Jorge chiedeva gli venisse riconosciuto un permesso di soggiorno come coniuge di cittadina italiana ed in prossimità del fine pena, non avendo ricevuto risposta alla prima domanda, rivolgeva alla questura un’altra istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Terminata la pena si presenta all’ufficio immigrazione dove gli è stato dato l’appuntamento per le comunicazioni sulle sue istanze.
Quel giorno, non solo gli viene notificato il rigetto della domanda del permesso di soggiorno per motivi familiari e l’irricevibilità di quella per lavoro, ma, cosa che lo fa precipitare nello sconforto, un’espulsione con accompagnamento alla frontiera.
Tutti i provvedimenti si basano sul precedente penale di Jorge, che rientra tra quelli ostativi al soggiorno, ma risultano del tutto privi del doveroso bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico contestate a Jorge e il diritto al rispetto della vita privata e familiare di un uomo che è in Italia da un quarto di secolo.
Sebbene la giurisprudenza abbia chiaramente superato da anni il principio dell’automatismo espulsivo della persona straniera che ha riportato una condanna in Italia, per la questura Jorge deve essere immediatamente rimpatriato.
La novità è che dal 10 marzo 2023, con il decreto Cutro, all’atto del diniego del permesso di soggiorno la questura non deve più ordinare allo straniero di lasciare l’Italia entro quindici giorni, trascorsi i quali verrà disposta l’espulsione, ma deve procedere subito con l’allontanamento, anche se la persona avrebbe ancora diritto a presentare ricorso contro il diniego.
Il vettore per riportare Jorge in Perù è pronto per l’indomani, manca solo la convalida da parte del giudice di pace. La sera prima dell’udienza parlo al telefono con Jorge e conosco Jessica, la figlia diciottenne peruviana-rumena, arrivata precipitosamente da Londra, dove sta studiando e lavorando.
Mi porta una cartelletta con tutti i pezzi della vita di suo padre e mi racconta della loro storia, del loro forte legame, mantenuto anche negli anni della detenzione.
All’udienza Jorge è collegato da remoto dall’ufficio di polizia, perché è da diversi anni che queste udienze si celebrano a distanza.
Io sono con il giudice e l’interprete (di cui Jorge non ha chiaramente bisogno) nell’aula dei giudici di pace. Jessica è autorizzata a sedersi al mio fianco e dal monitor del computer compare la faccia di quest’uomo, mio coetaneo dallo sguardo tra il preoccupato e lo sconcertato. Con il giudice Jorge ripercorre la sua storia. Io deposito la documentazione che avevo recuperato e mi oppongo alla convalida dell’espulsione.
Il giudice di pace non convalida, richiamando un precedente di Cassazione, perché ritiene violato il diritto di difesa di Jorge, il quale deve potere ancora impugnare i provvedimenti della questura che negano il suo diritto al soggiorno in Italia.
Così Jorge è libero di riabbracciare la figlia ma il suo percorso per provare a vedersi riconoscere il diritto a soggiornare è ancora lungo e denso di ostacoli.
Nel frattempo, il giudice di pace ha sospeso l’allontanamento mentre la battaglia per valutare se vi siano i presupposti per tutelare il suo diritto alla vita privata e di relazione si sposta davanti alla sezione immigrazione del tribunale, competente per i dineghi dei permessi di soggiorno per motivi familiari.
Queste storie dimostrano che uno spazio per vedersi riconoscere i diritti fondamentali è ancora possibile, anche se la recente normativa, specie quella in materia di cittadinanza, richiederà interventi chiarificatori da parte della Corte Costituzionale per le irragionevoli previsioni che ha introdotto in materia di stato delle persone.
Ai difensori dei migranti è richiesto uno sguardo largo e profondo, che abbracci tutte le trasformazioni in corso tenendo ferma la barra sulle fonti sovranazionali e sui principi costituzionali.
A fronte della regressione del diritto europeo in tema di protezione internazionale e libertà personale dei migranti, che andrà a regime seguito dell’entrata in vigore del Patto sulla migrazione e l’asilo, bisognerà invocare la dottrina dei cd. “controlimiti”, «vale a dire i principi ed i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana che mai potranno essere intaccatati da norme esterne di qualsiasi rango e provenienza. Se la sovranità nazionale tende inevitabilmente a restringersi per la maggiore cogenza dei vincoli comunitari, i valori fondamentali che stanno alla base del patto costituzionale devono rimanere integri sempre e comunque» (Luciani)[11].
E tra i valori fondamentali che stanno alla base del patto costituzionale si annoverano l’articolo 13 sulla libertà personale e l’art. 10 sulla condizione giuridica dello straniero e sul diritto d’asilo nel territorio della Repubblica.
Difensori e giudici sono e saranno chiamati a farsi carico della difesa di questi e di altri valori fondamentali di rango costituzionale.
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[1] A questo proposito mi si permetta di rinviare alla riflessione che ho fatto con le colleghe dello Studio Incipit sul sito dell’Associazione Benedetta Colombo: P. Oddi, M. T. Brocchetto, A. Brambilla, G. Sellitto, V. Terenzoni, R. Restuccia, Una riflessione dello Studio Incipit sui gravi fatti di Minneapolis, ABC Associazione Benedetta Colombo, Milano, 3 febbraio 2026, https://www.benedettacolombo.org/2026/02/10/una-riflessione-dello-studio-incipit-sui-gravi-fatti-di-minneapolis/.
[2] Bruce Springsteen, con il suo brano Streets of Minneapolis, protesta contro le politiche dell’amministrazione Trump e ricorda Renée Good e Alex Pretty, uccisi a Minneapolis da parte dell’ICE.
[3] Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23. Cfr. art. 12 (Disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione). La norma, ridimensionata rispetto alla prima formulazione, introduce un distinto registro di iscrizione delle notizie di reato (denominato annotazione preliminare) quando “appare evidente” che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione. Se successivamente il pubblico ministero ritiene che siano necessarie indagini più approfondite o vuole chiedere un c.d. incidente probatorio il nominativo dell’indagato dovrà essere indicato nel registro ordinario.
[4] Si v. M. Mazzetti, Circular or temporary? Migration models in the EU, Italian and German legislation, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fascicolo 1/2024,.
[5] Per un sintetico sguardo d’insieme si v. D. Ruggieri, Patto Migrazione e Asilo 2026, a che punto siamo?, meltingpot.org, 24 dicembre 2025,.
[6] D. L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni in l. 5 maggio 2023, n. 50. Per una completa disamina dell’evoluzione della protezione complementare nell’ordinamento italiano e sull’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità si veda l’importante sentenza Cass. civ., sez. I, 10 novembre 2025, n. 25593. Tale orientamento- che valorizza il dialogo con la giurisprudenza della Corte Edu – afferma che «anche successivamente alle modifiche normative del 2023, il diritto dello straniero al rispetto della propria vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 della CEDU e dagli obblighi costituzionali, non è pregiudicato. I legami familiari, la presenza prolungata nel territorio nazionale, le relazioni sociali intessute e il grado di integrazione lavorativa sono elementi che, se comparati con le condizioni nel paese d’origine, possono giustificare la protezione complementare dello straniero».
[7] Si tratta dell’art. 13, par. 2, della direttiva 2008/115/CE c.d. rimpatri. È in corso la discussione in sede europea la proposta di un nuovo regolamento sui rimpatri. Il Parlamento europeo sta procedendo a una stretta sui rimpatri a seguito dell’accordo in Commissione Libe del marzo 2026 tra PPE e partiti di destra sull’ipotesi di detenzione fino a 24 mesi nuovi centri per i rimpatri denominati ‘return hubs’.
[8] Corte Costituzionale, 25 luglio 2011, n. 245.
[9] D. L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni in l. 9 dicembre 2024, n. 187. Cfr. art. 12-ter che introduce il comma 1-bis all’art. 28 del testo unico immigrazione.
[10] D. L. 28 marzo 2025, n. 36 convertito con modificazioni in l. n. 74/2025. Sui profili critici della riforma si v. F. Salimbeni, La nuova legge sulla cittadinanza iure sanguinis, in federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, n. 1, 14/01/2026, https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=53049&content=&content_author=.
[11] M. Luciani, I controlimiti e l’eterogenesi dei fini, in Questione Giustizia, Fascicolo 1/2015, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/i-controlimiti-e-l-eterogenesi-dei-fini_211






